Art. 57 · Domande ed eccezioni nuove
Titolo II›Capo III›Sez. II

Art. 57

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Domande ed eccezioni nuove

In vigore dal 15 gen 1993 al 31 dic 2026
1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-57