Titolo II›Capo II
Art. 48 bis
56 / 94Conciliazione in udienza.
In vigore dal 1 gen 2016 al 31 dic 2026
1. Ciascuna parte entro il termine di cui all', comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.
3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-48-bis