Titolo II›Capo I›Sez. V
Art. 42
48 / 94Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo
In vigore dal 15 gen 1993 al 31 dic 2026
1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.
2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-42