Art. 42 · Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo
Titolo II›Capo I›Sez. V

Art. 42

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Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo

In vigore dal 15 gen 1993 al 31 dic 2026
1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo. 2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-42