Titolo II›Capo I›Sez. V
Art. 41
47 / 94Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo
In vigore dal 15 gen 1993 al 31 dic 2026
1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.
2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo a sensi dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-41