Art. 41 · Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo
Titolo II›Capo I›Sez. V

Art. 41

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Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo

In vigore dal 15 gen 1993 al 31 dic 2026
1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza. 2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo a sensi dell'.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-41