Titolo II›Capo I›Sez. III
Art. 34
39 / 94Discussione in pubblica udienza
In vigore dal 15 gen 1993 al 31 dic 2026
1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
2. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.
3. La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l', comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-34