Art. 34 · Discussione in pubblica udienza
Titolo II›Capo I›Sez. III

Art. 34

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Discussione in pubblica udienza

In vigore dal 15 gen 1993 al 31 dic 2026
1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione. 2. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario. 3. La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l', comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-34