Art. 31 · Avviso di trattazione
Titolo II›Capo I›Sez. III

Art. 31

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Avviso di trattazione

In vigore dal 9 apr 2008 al 31 dic 2026
1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. 2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-31