Art. 27 · Esame preliminare del ricorso
Titolo II›Capo I›Sez. II

Art. 27

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Esame preliminare del ricorso

In vigore dal 27 mar 1993 al 31 dic 2026
1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta. 2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo. 3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-27