Art. 25 · Iscrizione del ricorso nel registro generale Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte
Titolo II›Capo I›Sez. I

Art. 25

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Iscrizione del ricorso nel registro generale Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte

In vigore dal 16 set 2022 al 31 dic 2026
Iscrizione del ricorso nel registro generale Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte 1. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze. 2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115. 3. La segreteria sottopone al presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado il fascicolo del processo appena formato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-25