Capo II
Art. 9
Abrogato15 / 62Procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
In vigore dal 1 gen 2027
1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all', comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 relative alle nomine successive alla prima, sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.
2-bis. Per le corti di giustizia tributaria di secondo grado i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545#art-9