Art. 51 · Entrata in vigore
Capo VI

Art. 51

Abrogato60 / 62

Entrata in vigore

In vigore dal 1 gen 2027
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993. 2. Le disposizioni contenute nel capo II si applicano ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e quelle contenute nel capo IV hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, salvo quelle di cui all' che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall', comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei ministri GORIA, Ministro delle finanze MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545#art-51