Capo VI
Art. 44 bis
Abrogato61 / 62Decisione di controversie pendenti al 1 aprile 1996
In vigore dal 1 gen 2027
(Decisione di controversie pendenti al 1° aprile 1996)
1. In deroga all', comma 5, le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.
2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell', al giudice unico è dovuto, per ogni ricorso definito nella qualità, un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545#art-44-bis