Art. 44 · Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale
Capo VI

Art. 44

Abrogato53 / 62

Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale

In vigore dal 1 gen 2027
1. Coloro che sono rimasti a comporre la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale fino alla cessazione dell'attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell' ordinamento giudiziario tributario e sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti con i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed, a parità di punteggio, secondo la maggiore anzianità di età.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545#art-44