Art. 39 · Rilevazioni statistiche
Capo V

Art. 39

Abrogato48 / 62

Rilevazioni statistiche

In vigore dal 1 gen 2027
1. La direzione centrale di cui all', comma 1, avvalendosi del servizio di cui all', compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno, alle varie fasi dei processi in corso ed alla loro definizione, nonché ai provvedimenti adottati. 2. Le modalità delle rilevazioni previste dal comma 1 e gli elementi che ne sono oggetto sono stabiliti con regolamento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545#art-39