Capo IV
Art. 31
Abrogato40 / 62Uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
In vigore dal 1 gen 2027
1. È istituito presso ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545#art-31