Art. 29 bis · Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria .
Capo III

Art. 29 bis

Abrogato37 / 62

Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria .

In vigore dal 1 gen 2027
(Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria). 1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545#art-29-bis