Capo III
Art. 26
Abrogato33 / 62Deliberazioni
In vigore dal 1 gen 2027
1. Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545#art-26