Art. 26 · Deliberazioni
Capo III

Art. 26

Abrogato33 / 62

Deliberazioni

In vigore dal 1 gen 2027
1. Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti. 2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente. 3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545#art-26