Art. 20 · Ineleggibilità
Capo III

Art. 20

Abrogato27 / 62

Ineleggibilità

In vigore dal 1 gen 2027
1. Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento. 2. Il componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545#art-20