Capo III
Art. 18
Abrogato25 / 62Durata
In vigore dal 1 gen 2027
1. Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.
2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545#art-18