Art. 13 bis · Trattamento economico dei magistrati tributari
Capo II

Art. 13 bis

Abrogato23 / 62

Trattamento economico dei magistrati tributari

In vigore dal 1 gen 2027
1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all', si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. 2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545#art-13-bis