Art. 12 · Decadenza dall'incarico
Capo II

Art. 12

Abrogato18 / 62

Decadenza dall'incarico

In vigore dal 1 gen 2027
1. Decadono dall'incarico i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado i quali: a) perdono uno dei requisiti di cui all'; b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'; c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti; d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute con- secutive. 2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545#art-12