Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 13 gen 1993 al 31 dic 2026
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie GORIA, Ministro delle finanze COLOMBO, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;544#art-5