Art. 6
6 / 6In vigore dal 26 gen 1993
1. I disciplinari di cui all' attualmente vigenti in materia di istituzione e tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, sono modificati in conformità alla normativa comunitaria ed alle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste si provvederà al recepimento della normativa tecnica emanata dalla Comunità economica europea in applicazione della direttiva 91/174/CEE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
COSTA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
COLOMBO, Ministro degli affari
esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;529#art-6