Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 26 gen 1993
1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell', comma 1, lettera c) e nei libri genealogici o nei registri anagrafici ad essi relativi, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;529#art-4