Art. 9
9 / 10In vigore dal 26 gen 1993
1. Gli stranieri residenti in uno Stato membro delle Comunità europee in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio della caccia e quelli che esercitano il tiro sportivo, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, possono trasferire e trasportare nel territorio dello Stato o attraverso di esso e ritrasferire, senza altra licenza o autorizzazione, le armi da caccia o per uso sportivo iscritte nella predetta carta, per l'esercizio delle attività venatorie o sportive. Restano fermi i limiti numerici previsti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.
2. Le persone residenti nello Stato, in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio della caccia, e quelle che esercitano il tiro sportivo, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, possono trasferire in altro Stato membro delle Comunità europee e ritrasferire senza altra licenza o autorizzazione, le armi da caccia o sportive iscritte nella predetta carta, per l'esercizio delle attività venatorie o sportive.
3. I motivi del viaggio, di cui ai commi 1 e 2, devono essere dimostrati ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
4. Con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo sono apportate le modifiche occorrenti al decreto ministeriale del 5 giugno 1978 e al decreto ministeriale del 24 novembre 1978 rispettivamente previsti dagli articoli 15, secondo comma, e 16, quarto comma, della legge del 18 aprile 1975, n. 110.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie
MANCINO, Ministro dell'interno
COLOMBO, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527#art-9