Art. 6
6 / 10In vigore dal 26 gen 1993
1. I cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee possono conseguire nel territorio dello Stato autorizzazioni, nulla osta, licenze e ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi alle condizioni previste per i cittadini italiani. Le relative domande sono inoltrate alle autorità competenti del luogo di residenza o di domicilio.
2. Il rilascio, a favore della persona residente in uno Stato membro delle Comunità europee, del nulla osta all'acquisto di armi di cui all'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è subordinato al preventivo accordo della competente Autorità nazionale dello Stato di residenza quando si tratta di armi per le quali la legislazione dello Stato medesimo prevede l'autorizzazione preventiva all'acquisto.
3. Delle autorizzazioni, nulla osta, licenze e di ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi rilasciato a norma dei commi 1 e 2 è data comunicazione alle autorità nazionali dello Stato di residenza secondo le modalità e le procedure stabilite con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527#art-6