Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 26 gen 1993
1. Salvo quanto previsto dagli , il titolare della carta europea d'arma da fuoco, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, può essere autorizzato a trasferire in uno o più Stati membri delle Comunità europee, o attraverso uno o più di essi, l'arma o le armi da fuoco iscritte nella predetta carta, con il preventivo accordo della Autorità nazionale dei predetti Stati. 2. L'autorizzazione è rilasciata dal questore della provincia di residenza o di domicilio quando sussistono le condizioni e i requisiti richiesti per il rilascio della licenza di esportazione ed è iscritta nella carta europea d'arma da fuoco. Essa è valida per la durata del viaggio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527#art-4