Art. 3
3 / 10In vigore dal 26 gen 1993
1. Il titolare della carta europea d'arma da fuoco è tenuto:
a) a fare immediata denuncia all'ufficio di polizia del luogo in cui si trova dello smarrimento o furto del documento;
b) a richiedere all'autorità di pubblica sicurezza, senza ritardo e non oltre le 48 ore dal fatto, l'aggiornamento della carta europea d'arma da fuoco, in caso di furto, smarrimento o cessione dell'arma iscritta nella carta ed a consegnare alla medesima autorità la carta stessa in caso di furto, smarrimento o cessione dell'unica arma iscritta;
c) a consegnare la carta all'organo che procede, alla notifica di provvedimenti di revoca o di ritiro del permesso, autorizzazione o licenza iscritti nella carta stessa;
d) a esibire la carta ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. Chi viola le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da tre mesi a due anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527#art-3