Titolo IV
Art. 43
43 / 50Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati
In vigore dal 13 ago 1997
1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell' è esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste dall' del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 e succes- sive modificazioni:
a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe demografica di appartenenza. A tal fine, si considerano le classi demografiche, con l'unificazione delle ultime due, indicate all', comma 1, lettera c) del citato decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, ed i contributi ordinari destinati alla fine dell'esercizio precedente a norma dell', per calcolare le medie;
b) rimborso del trattamento economico lordo per il personale dichiarato in esubero ed effettivamente trasferito per mobilità, dalla data della deliberazione della graduatoria a quella di effettivo trasferimento.
2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell' non sono assoggettate alle detrazioni di cui all', comma 1, lettera b).
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504#art-43