Art. 42 · Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti
Titolo IV

Art. 42

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Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti

In vigore dal 13 ago 1997
1. A decorrere dall'anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli investimenti è attivato con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637, al netto della parte assegnata agli enti locali della provincia di Como. 2. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto al riparto. I dati dei contributi sono comunicati agli enti attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504#art-42