Art. 33 · Copertura tariffaria del costo di taluni servizi
Titolo IV

Art. 33

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Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

In vigore dal 24 dic 1993
1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1994 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal revisore dei conti o dal presidente del collegio dei revisori, che attesti il rispetto per l'anno 1993 delle disposizioni di cui all', commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990. Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1993 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). 2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall', commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate. 3. Le sanzioni di cui all', comma 2 ed all', comma 3, che dipendano dalla mancata copertura del costo del servizio di acquedotto, non si applicano se l'ente locale dimostri, in sede di certificazione, di aver attivato per la tariffa dell'acquedotto la procedura di cui al comma 2, anche senza approvazione del Comitato provinciale prezzi.

Note all'articolo

  • Il D. L.gs. 15 novembre 1993, n. 507 ha disposto (con l'art. 79, comma 4) che " E' esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504." Ha inoltre disposto (con l'art. 81, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504#art-33