Art. 7 octies · Coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro
Titolo I

Art. 7 octies

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Coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro

In vigore dal 31 lug 1999
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, sulla base dei principi e criteri di cui agli , gli indirizzi per un programma di azione nazionale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al coordinamento fra le competenze ispettive delle unità sanitarie locali, cui spetta la vigilanza sull'ambiente di lavoro, e quelle degli ispettorati del lavoro e dell'INAIL, nonché delle altre strutture di vigilanza, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e in particolare gli articoli 25 e 27. 2. Il dipartimento di prevenzione assicura, nella programmazione della propria attività destinata alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, il raccordo con gli organismi paritetici previsti dall' del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, o, qualora non ancora costituiti, con le parti sociali.
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