Titolo VI
Art. 19
64 / 70Competenze delle regioni a statuto speciale e delle prov- ince autononome.
In vigore dal 18 nov 2001
1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all', commi 1 e 4, all', commi 1 e 2, agli , all', comma 1, e agli , sono altresì norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
2-bis. Non costituiscono principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le materie di cui agli , comma 1-bis, e 9-bis.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 354 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 20 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico- sociale della Repubblica le disposizioni ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502#art-19