Art. 19 · Competenze delle regioni a statuto speciale e delle prov- ince autononome.
Titolo VI

Art. 19

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Competenze delle regioni a statuto speciale e delle prov- ince autononome.

In vigore dal 18 nov 2001
1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all', commi 1 e 4, all', commi 1 e 2, agli , all', comma 1, e agli , sono altresì norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 2-bis. Non costituiscono principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le materie di cui agli , comma 1-bis, e 9-bis.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 354 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 20 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico- sociale della Repubblica le disposizioni ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502#art-19