Titolo V
Art. 15 terdecies
61 / 70Denominazioni
In vigore dal 27 set 2000
1. I dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui all' e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nonché le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, all'attività svolta e alla struttura di appartenenza:
a) responsabile di struttura complessa: Direttore;
b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502#art-15-terdecies