Art. 15 octies · Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati
Titolo V

Art. 15 octies

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Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati

In vigore dal 31 lug 1999
1. Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all', comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso, di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502#art-15-octies