Art. 4
4 / 12In vigore dal 15 gen 1993
1. Dopo l'art. 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 27- bis. - La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;518#art-4