Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 15 gen 1993
1. Dopo l'art. 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: "Art. 199- bis. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;518#art-11