Art. 3 quater
18 / 34Rappresentanti autorizzati
In vigore dal 26 mag 2016
1. Il fabbricante può nominare, con mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all', comma 1, e l'obbligo di redigere documentazione tecnica di cui all', comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato svolge i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui lo strumento è stato immesso sul mercato;
b) su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dello strumento;
c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dallo strumento che rientra nel loro mandato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;517#art-3-quater