Art. 3 octies
22 / 34Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 26 mag 2016
1. Per gli strumenti destinati a essere utilizzati per le applicazioni elencate all', comma 2, lettere da a) ad f), gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro uno strumento;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito uno strumento.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono stati loro forniti strumenti e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito strumenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;517#art-3-octies