Art. 3 octies · Identificazione degli operatori economici

Art. 3 octies

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Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 26 mag 2016
1. Per gli strumenti destinati a essere utilizzati per le applicazioni elencate all', comma 2, lettere da a) ad f), gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro uno strumento; b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito uno strumento. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono stati loro forniti strumenti e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito strumenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;517#art-3-octies