Art. 3
3 / 34Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
In vigore dal 26 mag 2016
1. Sono messi a disposizione sul mercato soltanto gli strumenti che soddisfano i requisiti applicabili del presente decreto.
2. Sono messi in servizio, per gli impieghi di cui all', comma 2, lettere da a) ad f), solo gli strumenti che soddisfano i requisiti del presente decreto.
3. Gli strumenti messi in servizio per gli impieghi di cui all', comma 2, lettere da a) ad f), continuano a soddisfare i requisiti applicabili del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;517#art-3