Art. 3 · Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio

Art. 3

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Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio

In vigore dal 26 mag 2016
1. Sono messi a disposizione sul mercato soltanto gli strumenti che soddisfano i requisiti applicabili del presente decreto. 2. Sono messi in servizio, per gli impieghi di cui all', comma 2, lettere da a) ad f), solo gli strumenti che soddisfano i requisiti del presente decreto. 3. Gli strumenti messi in servizio per gli impieghi di cui all', comma 2, lettere da a) ad f), continuano a soddisfare i requisiti applicabili del presente decreto.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;517#art-3