Art. 14 · Avvalimento per le attività di vigilanza

Art. 14

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Avvalimento per le attività di vigilanza

In vigore dal 26 mag 2016
1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all' il Ministero dello sviluppo economico si avvale delle autorità competenti per i controlli metrologici legali e di tutti i corpi di polizia. 2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, può richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari o di istituti universitari ai sensi dell'articolo 27, comma 37, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;517#art-14