Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 26 mag 2016
1. Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti: a) gli adeguamenti a nuove tecnologie del settore delle modalità, delle apparecchiature di prova da utilizzare e dei criteri da seguire nella verificazione periodica degli strumenti; b) i criteri e le modalità da osservare per la formazione dei registri degli utenti metrici che impiegano strumenti nelle applicazioni di cui all', comma 1, lettere da a) ad f); c) le modalità della sorveglianza per il controllo del corretto impiego degli strumenti nei luoghi di loro utilizzazione e del mantenimento delle loro caratteristiche regolamentari; d) l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni tecniche e di quelle contenute negli allegati al presente decreto in relazione a nuove direttive europee in materia; e) ogni altra norma per l'esecuzione del presente decreto. 2. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico si estende la disciplina, in quanto applicabile, sugli strumenti metrici di cui al testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;517#art-12