Art. 1
1 / 34Campo di applicazione
In vigore dal 26 mag 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento automatico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianto, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
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(Campo di applicazione).
1. Il presente decreto si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
2. Ai fini del presente decreto si distinguono le categorie di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico seguenti:
a) la determinazione della massa per le transazioni commerciali;
b) la determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un'ammenda, di una remunerazione, di un'indennità o di un canone di tipo analogo;
c) la determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie;
d) la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
e) la determinazione della massa per la fabbricazione di medicinali su prescrizione medica in farmacia e la determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
f) la determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi;
g) tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate alle lettere da a) a f).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;517#art-1