Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 9 ott 1993
1. Il Ministro della sanità riconosce gli stabilimenti incaricati della raccolta e della trasformazione dei materiali ad alto rischio a condizione che: a) siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo I; b) provvedano a che l'attività di raccolta, trasporto, trattamento, trasformazione e relative operazioni di magazzinaggio dei materiali siano coformi all'allegato I e all'allegato II, capitolo II; c) i prodotti ottenuti dalla trasformazione siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo III. 2. La domanda per ottenere il riconoscimento, da presentare al Ministero della sanità, è corredata da copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti. 3. Il riconoscimento costituisce condizione per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, ed è sospeso quando non sono più rispettati i requisiti di cui al predetto comma. 4. Il Ministro... della sanità può individuare uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio situato in un altro Stato membro, previo accordo con detto Stato membro o consentire che altro Stato membro lo individui nel territorio nazionale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508#art-4