Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 14 gen 1993
1. Fino all'applicazione delle norme comunitarie relative all'importazione di rifiuti di origine animale e di alimenti per animali familiari fabbricati con tali rifiuti, il Ministero della sanità applica a tali importazioni condizioni almeno equivalenti a quelle previste dal presente decreto, escluse quelle relative ai requisiti per il riconoscimento. 2. Il Ministero della sanità ammette all'importazione materiali a basso rischio o ad alto rischio di cui all', comma 1, lettere g), h), ed i), che siano stati preliminarmente trattati solo se il paese terzo è in grado di garantire che siano stati sottoposti a un trattamento soddisfacente e che rispettino le norme microbiologiche fissate nell'allegato II, capitolo III. 3. È vietata l'importazione dei materiali ad alto rischio di cui all', comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f). 4. I posti di ispezione frontaliera di cui al decreto legislastivo che attua le direttive n. 90/675/CEE e n. 91/496/CEE accertano mediante controlli all'importazione che vengano rispettati i requisiti minimi previsti dal presente decreto.
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