Art. 13
13 / 19In vigore dal 14 gen 1993
1. Il Ministero della sanità, conformemente al decreto legislativo che attua la direttiva n. 90/425/CEE, dispone tutti i controlli necessari sugli scambi di prodotti ottenuti dalla trasformazione dei rifiuti, in particolare di quelli provenienti da altri stati membri e dispone altresì le misure conseguenti a tali controlli e le misure di salvaguardia da applicare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508#art-13