Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 9 ott 1993
1. Il Ministero della sanità compila l'elenco degli stabilimenti riconosciuti idonei alla trasformazione di rifiuti di origine animale all'interno del territorio nazionale. A ciascuno stabilimento è assegnato un numero ufficiale che permette di individuare se esso trasforma materiale a basso o ad alto rischio, se produce alimenti per animali familiari o prodotti farmaceutici o tecnici derivati da rifiuti di origine animale. 2. Il Ministero della sanità comunica l'elenco di cui al comma 1, e gli aggiornamenti agli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunità europee.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508#art-11