Art. 48 · Disposizioni applicabili agli enti creditizi e alle società finanziarie comunitari che esercitano attività di intermediazione mobiliare.
Capo VIII

Art. 48

Abrogato48 / 50

Disposizioni applicabili agli enti creditizi e alle società finanziarie comunitari che esercitano attività di intermediazione mobiliare.

In vigore dal 1 gen 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;481#art-48