Capo VIII
Art. 43
43 / 50Enti conferenti
In vigore dal 1 gen 1993
1. Il comma 2 dell' del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è sostituito dal seguente:
"2. A tali enti, che hanno piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo.".
2. Dopo il comma 2 dell' del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è aggiunto il seguente:
"3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all', comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate.".
3. Dopo il comma 2 dell' del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è aggiunto il seguente:
"3. Per le finalità indicate al comma precedente, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti commissioni parlamentari, può impartire agli enti conferenti direttive, generali o relative a singoli enti, per il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o di diritti di opzione sulle medesime che comporti la perdita della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie indicate al comma 1, fissandone condizioni e modalità. In tal caso, il trasferimento è soggetto al controllo della Banca d'Italia che ne verifica la conformità alle direttive del Ministro del tesoro nonché il rispetto delle condizioni dettate dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dall', commi 1, 2 e 3 del presente decreto.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;481#art-43