Art. 5 · Procedura di valutazione della conformità

Art. 5

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Procedura di valutazione della conformità

In vigore dal 12 mar 2019
1. Prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria, il fabbricante esegue o fa eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19 del regolamento DPI e redige la documentazione tecnica di cui all'allegato III del regolamento DPI anche al fine di esibirla a seguito di richiesta motivata da parte delle Autorità di vigilanza del mercato. 2. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità UE di cui all' del regolamento DPI. 3. I DPI di qualsiasi categoria sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 19 del regolamento DPI.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;475#art-5