Art. 5
5 / 17Procedura di valutazione della conformità
In vigore dal 12 mar 2019
1. Prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria, il fabbricante esegue o fa eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19 del regolamento DPI e redige la documentazione tecnica di cui all'allegato III del regolamento DPI anche al fine di esibirla a seguito di richiesta motivata da parte delle Autorità di vigilanza del mercato.
2. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità UE di cui all' del regolamento DPI.
3. I DPI di qualsiasi categoria sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 19 del regolamento DPI.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;475#art-5