Art. 12 bis · Disposizioni per la documentazione tecnica

Art. 12 bis

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Disposizioni per la documentazione tecnica

In vigore dal 12 mar 2019
1. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;475#art-12-bis